Requisiti:
- 10 anni di residenza legale in Italia per i cittadini extracomunitari;
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3 anni di residenza legale in Italia per i discendenti di cittadini italiani per nascita (sino al secondo grado - nonni) e per i nati in Italia;
- 5 anni di residenza legale in Italia per gli adottati maggiorenni (da cittadini italiani), per gli apolidi e per i rifugiati politici e per i figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani;
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4 anni di residenza legale in Italia per i cittadini comunitari;
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5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato Italiano.
Per tutti i casi, è previsto il possesso di un reddito personale (o familiare valutabile discrezionalmente dal Ministero dell'Interno) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda.
Sono necessari i seguenti documenti:
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Marca da bollo da Euro 16,00
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Estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità con l'indicazione della paternità e maternità del richiedente, e relativa traduzione in lingua italiana;
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Certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, e relative traduzioni in lingua italiana;
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Fotocopia del permesso/carta di soggiorno (per cittadini extracomnitari), ovvero dell'attestazione di soggiorno (rilasciata dal comune di residenza per cittadini comunitari);
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Modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni per chi si avvale dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare. Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale ( o dei familiari inserito nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti per ciascun anno sono di: euro 8.500,00 per richiedente senza persone a carico, euro 11.500,00 per richiedente con coniuge a carico, aumentabili de euro 550,00 per ogni ulteriore persona a carico;
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Euro 200,00 per il versamento del contributo conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero dell’Interno – DLCI, causale cittadinanza
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Per le sole categorie di Apolide e Rifugiato Politico copia del relativo certificato di riconoscimento.
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Le generalità riportate nei documenti italiani e in quelli stranieri devono coincidere in tutti gli atti. Pertanto nel caso ci siano delle differenze nei dati riportati (es. cambio cognome dopo il matrimonio, luogo di nascita diverso) occorre produrre idonea documentazione attestante le esatte generalità nonché i motivi che hanno portato a tali cambiamenti.
Gli atti di cui ai punti 3 (tranne i casi di nascita in Italia) e 4, unitamente alle rispettive traduzioni in lingua italiana, dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica/consolare Italiana presente nello Stato di provenienza, ovvero mediante l'apposizione del timbro ''Apostille'' per gli Stati aderenti alla convenzione dell'Aja. I rifugiati politici che sono impossibilitati a produrre i medesimi certificati possono presentare un atto di notorietà in sostituzione di quello di nascita e una dichiarazione sostituzione del certificato penale.
Inoltre, per gli specifici casi:
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Sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale;
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Documentazione relativa al servizio presentato alle dipendenze dello Stato Italiano;
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Certificato di riconoscimento dello status di rifugiato politico o apolide.